foto di Roberto Cavallini
COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA
Art. 1.
E’ costituita, l’Associazione “FIAB ROMA RUOTALIBERA – APS”, di seguito detta “Associazione”.
L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’associazione aderisce alla FIAB – Federazione Italiana Ambiente Bicicletta e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF).
L’Associazione si configura quale organizzazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 , nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirando il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative.
L’associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.
L’Associazione ha sede in Roma; con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.
Art. 2
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Tali attività, elencate all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, sono indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:
– organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L’Associazione persegue tali attività di interesse generale attraverso le seguenti azioni:
- promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e nel tempo libero con modalità escursionistiche per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le persone. Organizza in proprio, o promuove l’organizzazione di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studia, progetta e realizza percorsi ed itinerari cicloturistici basandosi sulla trasversalità degli ambiti culturali, artistici ed antropologici per la scoperta e la valorizzazione degli aspetti meno noti del territorio; promuove tali iniziative con pubblicazioni cartacee con siti web dedicati e ricorrendo organicamente ai social media;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
- elaborare studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili di carattere urbanistico o altri interventi utili per realizzare le finalità statutarie, anche proponendosi come validi interlocutori di enti pubblici o di organismi privati;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
- ottenere per i soci propri e delle associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta.
L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
SOCI
Art. 4
All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto.
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La comunicazione al socio del numero di tessera ha valore di accoglimento della domanda. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 5
L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità comporta la decadenza dalla qualità di socio.
L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. Qualora richiesto dall’interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.
Il socio che alla data del 1° gennaio non ha versato la quota sociale decade automaticamente, fino al giorno del versamento.
L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
Ai soci volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dal Consiglio Direttivo.
ORGANI
Art. 7
Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente
– il Segretario
– il Tesoriere
– l’Organo di controllo (eventuale).
Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associativa ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per:
- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Organo di controllo;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, o tramite posta ordinaria o tramite posta elettronica, almeno 15 giorni prima.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa una delega per socio.
L’assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: verificare la correttezza della procedura di convocazione e la presenza del numero legale dei soci; leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione; in alternativa l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea. Tali verbali sono raccolti in un libro verbali delle Assemblee e pubblicati sul sito internet dell’Associazione.
Art. 9
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e la trasformazione dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l’estinzione anticipata dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Il verbale delle deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri dispari, incluso il presidente, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, con comunicazione della data e dell’ordine del giorno, ai membri, almeno 8 giorni prima.
I Consiglieri hanno diritto di ricevere la convocazione, tramite avviso postale o posta elettronica ordinaria.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Nei casi di particolare importanza e urgenza è ammesso il voto tramite posta elettronica ordinaria; il punto sottoposto a delibera urgente viene riportato nell’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo e la relativa decisione riportata sul verbale.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
PRESIDENTE
Art.12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro consigliere.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso tramite posta elettronica ordinaria ed inserendo l’argomento tra i punti dell’ordine del giorno della prima riunione utile.
Il Presidente è rieleggibile.
VICE PRESIDENTE
Art. 13
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
SEGRETARIO
Art. 14
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione.
TESORIERE
Art. 15
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci o i rendiconti, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 16
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, nelle modalità previste dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispettodei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 17
L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
– libro degli associati;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
– Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 18
Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
– quote associative e contributi degli associati;
– erogazioni liberali di associati e terzi;
– donazioni e lasciti testamentari;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
– rendite patrimoniali;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 19
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di mettere a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
SCIOGLIMENTO
Art. 20
Lo scioglimento, la fusione, la trasformazione, la scissione e l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 8 del presente Statuto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione che operi in identico o analogo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare alla normativa nazionale e regionale di disciplina delle associazioni di promozione sociale.